Legge Genala 1883


Umberto I, per Grazia di Dio e volontà della Nazione,

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati, hanno approvato:
Art. 1 - Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, la concessione della costruzione e dell'esercizio a spese, rischio e pericolo del concessionario, delle seguenti linee di strade ferrate, da costruirsi a sezione ridotta nell'Isola di Sardegna e cioè:
1 - da Cagliari ad Isili
2 - da Macomer a Nuoro
3 - da Macomer a Bosa
4 - da Monti a Tempio
5 - da Sassari ad Alghero
6 - da Ozieri a Chilivani
7 - da Isili a Sorgono
8 - da Iglesias a Monteponi
9 - da Tortolì a Lanusei, al punto di incontro della Cagliari-Sorgono
10 - Ozieri al punto d'incontro della Macomer-Nuoro

Art. 2 - La costruzione delle linee è ripartita in tre di quattro anni ciascuno, che cominceranno a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.
Nel primo periodo: le linee Cagliari-Isili, Macomer-Nuoro, Macomer-Bosa, Monti-Tempio;
nel secondo periodo: le linee Sassari-Alghero, Ozieri-Chilivani, Isili-Sorgono, Iglesias-Monteponi;
nel terzo periodo: le linee da Tortolì per Cagliari-Sorgono, e da Ozieri per la Macomer-Nuoro.
La concessione avrà la durata non minore di anni 60 e se venisse accordata alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, la sua durata corrisponderà a quella della vigente concessione della Compagnia stessa. (...)"

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